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Enti controllati
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;
d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, a risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle
medesime amministrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
Enti controllati
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;
d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, a risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle
medesime amministrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
ACN Service SRL
Fornitura e prestazione continuativa di servizi a favore dell'Automobile Club Novara di Novara o di altri Automobile Club o enti associati
Anno 2023: Euro 223.200,00
Anno 2022: Euro 223.200,00
Anno 2021: Euro 216.000,00
Anno 2020: Euro 204.000,00
Anno 2019: Euro 216.000,00
Anno 2018: Euro 206.645,00
Anno 2017: Euro 198.554,00
Anno 2016: Euro 219.047,00
Anno 2015: Euro 232.250,00
Anno 2014: Euro 183.237,39
Anno 2013: Euro 186.929,99
Anno 2012: Euro 254.343,51
Incarichi amministrativi e relativo trattamento economico
Si dichiara che alla data odierna, 17/07/2024, non ci sono rappresentanti dell'Automobile Club Novara negli organi di governo dell'ACN Service srl.
2024
Presidente Avv. Federico Maria Malferrari Pinchetti (compenso annuo lordo Euro 3.000,00)
Consigliere Sig. Ennio Cusaro (compenso annuo lordo Euro 5.000,00) - nominato in data 11 luglio 2024
Consigliere Dott. Marco Mottini (compenso annuo lordo Euro 5.000,00) - dimissioni in data 2 luglio 2024
Avv. Carlotta Ballarè (gettoni di presenza, compenso annuo nd)
2023
Presidente Avv. Federico Maria Malferrari Pinchetti (compenso annuo lordo Euro 3.000,00),
Consigliere Dott. Marco Mottini (compenso annuo lordo Euro 5.000,00)
Avv. Carlotta Ballarè (gettoni di presenza, compenso annuo Euro 626,00)
2022
Presidente Avv. Federico Maria Malferrari Pinchetti (compenso annuo lordo Euro 3.000,00),
Consigliere Dott. Marco Mottini (compenso annuo lordo Euro 5.000,00)
Avv. Carlotta Ballarè (gettoni di presenza, compenso annuo Euro 626,00)
2021
Presidente Avv. Federico Maria Malferrari Pinchetti (compenso annuo lordo Euro 3.000,00),
Consigliere Dott. Marco Mottini (compenso annuo lordo Euro 5.000,00)
Avv. Carlotta Ballarè (gettoni di presenza, compenso annuo Euro 418,00)
2020
Presidente Avv. Federico Maria Malferrari Pinchetti (compenso annuo lordo Euro 3.000,00),
Consigliere Dott. Marco Mottini (compenso annuo lordo Euro 5.000,00)
Avv. Carlotta Ballarè (gettoni di presenza, compenso annuo Euro 418,00)
2019
Presidente Avv. Federico Maria Malferrari Pinchetti (compenso annuo lordo Euro 3.000,00),
Consigliere Dott. Marco Mottini (compenso annuo lordo Euro 5.000,00)
Avv. Carlotta Ballarè (gettoni di presenza, compenso annuo Euro 626,00)
Dal 28 maggio 2018:
Presidente Avv. Federico Maria Malferrari Pinchetti (compenso annuo lordo Euro 3.000,00),
Consigliere Dott. Marco Mottini (compenso annuo lordo Euro 5.000,00)
Avv. Carlotta Ballarè ((gettoni di presenza, compenso annuo Euro 416,00).
Fino al 28 maggio 2018:
Presidente Avv. Vittorio Cocito (compenso annuo lordo Euro 3.000,00),
Consigliere Dott. Marco Mottini (compenso annuo lordo Euro 10.800,00, a cui ha rinunciato),
Avv. Carlotta Ballarè (gettoni di presenza, compenso annuo Euro 416,00).
Dall'8 marzo 2017:
Presidente Avv. Vittorio Cocito (compenso annuo lordo Euro 3.000,00),
Consigliere Dott. Marco Mottini (compenso annuo lordo Euro 10.800,00 a cui ha rinunciato),
Avv. Carlotta Ballarè (compenso annuo Euro 208,00).
Fino all'8 marzo 2017:
Presidente Avv. Vittorio Cocito (compenso annuo lordo Euro 3.000,00), Consigliere Dott. Marco Mottini (gettoni di presenza, a cui ha rinunciato), Amministratore Delegato Dott. Paolo Pinto (compenso annuo Euro 10.800,00).
Anno 2015
Euro 3.000,00 (di cui 0 al dott. Marco Mottini + 3.000,00 all'avv. Vittorio Cocito).
Anno 2014
Dal 1 maggio 2014: dott. Paolo Pinto: Euro 10.800,00 annui.
Fino al 1 maggio 2014: dott.ssa Eleonora Vairano: Euro 12.000,00 annui
Risultati di bilancio
Anno 2023: Euro 1.232,00
Anno 2022: Euro 142,00
Anno 2021: Euro 142,00
Anno 2020: Euro 1.442,00
Anno 2019: Euro 167,00
Anno 2018: Euro 264,00
Anno 2017: Euro 783,00
Anno 2016: Euro 441,00
Anno 2015: Euro 11.877,00
Allegati
(Pubblicato il 01/06/2022 - Aggiornato il 01/06/2022 - 51 kb - pdf)
(Pubblicato il 07/08/2024 - Aggiornato il 07/08/2024 - 483 kb - pdf)