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Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

Il titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente o del certificato stessi, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.
Tali disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della riforma del Codice della Strada nella Gazzetta Ufficiale.