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Rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione, targa personale, targa dei rimorchi e solidarietà nel pagamento delle sanzioni

In caso di trasferimento di proprietà di un veicolo l'ufficio competente del Dipartimento dei trasporti provvede all'emissione ed al rilascio di una nuova carta di circolazione, mentre in caso di trasferimento di residenza, o di sede se si tratta di una persona giuridica, procede all'aggiornamento della carta di circolazione.
Vengono introdotte le targhe personali per gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi, le quali non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e vengono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione.

Abolita la targa ripetitrice per i rimorchi.

Alla circolazione con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa.

In caso di definitiva esportazione all'estero di un veicolo, le targhe restano al cedente.

Il principio di solidarietà viene esteso anche al proprietario di un rimorchio. Si prevede, infatti, che il proprietario del rimorchio, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, sia obbligato in solido con l'autore delle violazioni, al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

Ad eccezione di quanto previsto per i rimorchi, le altre novità si applicheranno a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento che disciplinerà le modalità di applicazione delle disposizioni. Tale regolamento dovrà essere approvato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della riforma del Codice della Strada.

Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della riforma del Codice della Strada, provvederà a modificare il regolamento con particolare riferimento alla definizione delle caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali da renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli.

Le disposizioni relative alle targhe dei rimorchi si applicheranno a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. E' fatta salva la possibilità di immatricolare nuovamente i rimorchi messi in circolazione prima della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.