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Indebita occupazione del suolo pubblico
In caso di indebita occupazione del suolo pubblico, la legge 94 del 15 luglio 2009 ha attribuito al Sindaco, per le strade urbane, ed al Prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, l’autorità di ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.