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Autoscuole

Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province, alle quali compete anche l'applicazione delle sanzioni, in caso di esercizio abusivo dell'attività di autoscuola.

Requisiti più stringenti per le autoscuole ed i titolari:
- in caso di società di persone o di capitali, il socio o l’amministratore devono essere in possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria
- l’istruttore di guida deve avere un'esperienza almeno biennale, maturata negli ultimi cinque anni
- l'autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di guida di qualsiasi categoria.

Qualora più autoscuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica autorizzato, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale ed in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte.
In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica viene ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, le modalità di svolgimento delle verifiche.
Le autoscuole che esercitano attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si adeguano a quanto disposto, a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell'autoscuola successiva alla data di entrata in vigore della riforma del Codice della Strada.

I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, vengono organizzati:
 a) dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale
 b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio decreto i criteri per l'accreditamento.
Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori viene sospeso dalla regione territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:
a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;
b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche ed al materiale didattico;
c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi sopra indicate.
La regione territorialmente competente o le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono l'inibizione alla prosecuzione dell'attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione per reiterazione viene adottato un ulteriore provvedimento di sospensione per i casi sopra indicati.

Con decreto vengono disciplinate le procedure per l'applicazione delle suddette sanzioni.

I costi relativi all'organizzazione dei corsi sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti.