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Acquisto di autovetture nuove con alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, elettrica o ad idrogeno

In caso di acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, il contributo previsto dall’art. 1, commi 228-229 della legge n° 296 del 27/12/2006 è aumentato di Euro 1.500,00 se il veicolo acquistato ha emissioni di CO2 non superiori a 120 grammi per km.
Le agevolazioni sono cumulabili con quelle del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge n° 5 del 10 febbraio 2009.

Le disposizioni hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulate tra venditore ed acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 ed il 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.